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Sentenza

Descrizione ] Quesito ] [ Sentenza ] DPR361 ] dpr361 modificato ]

CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA DEL 19/28 GENNAIO 1999 N. 13

Giudizio di ammissibilita' della richiesta di referendum popolare. Costituzione della Repubblica italiana - Referendum - Elezioni -Norme per la elezione della Camera dei deputati - Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi - Chiarezza, univocita' e omogeneita' del quesito referendario - Esclusione del carattere manipolativo o surrettiziamente propositivo del referendum in esame -

Ammissibilita'.
(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534).

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilita', ….(omissis)

  1. Nella imminenza della data fissata per la camera di consiglio si sono costituiti il prof. Augusto Barbera, l'ing. Giuseppe Calderisi, il prof. Mariotto Segni, promotori e presentatori dell'anzidetto referendum abrogativo.Nella memoria illustrativa si sono particolarmente soffermati sui seguenti punti:
    Ammissibilita' dei referendum elettorali.
    Particolare attenzione e' rivolta alla sentenza n. 47 del 1991, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto, in primo luogo, che la materia elettorale non sia sottratta, in quanto tale, a referendum abrogativo; in secondo luogo, che il quesito referendario debba essere valutato sotto il duplice profilo della univocita' ed omogeneita', da un lato, e della chiarezza e sufficiente certezza della disciplina di risulta, dall'altro, si' da consentire agli elettori l'espressione di un voto consapevole (principi affermati con la sentenza n. 32 del 1993 e, prima ancora, con la sentenza n. 29 del 1987). Siffatti principi, confermati successivamente con le sentenze n. 5 del 1995 e n. 26 del 1997, vengono ulteriormente ribaditi con argomentazioni dirette a rafforzarne il valore di precedente giurisprudenziale. Contenuto della richiesta referendaria. Viene descritta l'operazione referendaria, attraverso la individuazione del nucleo essenziale dell'abrogazione, la definizione delle abrogazioni conseguenziali e di quelle finalizzate ad un'operazione di pulizia del testo, e l'esame della normativa di risulta. Normativa di risulta e sua immediata applicabilita', al fine di garantire la rinnovazione dell'organo elettivo. Viene illustrato un sistema che, con l'auspicata abrogazione, risulterebbe perfettamente ed immediatamente applicabile.

    Chiarezza ed omogeneita' del quesito.
    Si richiamano vari precedenti di giurisprudenza costituzionale, prima tra tutte, la sentenza n. 16 del 1978 - che contiene la completa enunciazione dei requisiti di ammissibilita' delle richieste referendarie - per affermare la sussistenza dei requisiti della chiarezza, della univocita' e della omogeneita' del quesito referendario. Presunto carattere manipolativo del quesito e presunta inammissibilita' di referendum manipolativo. Sulla base dei criteri elaborati nella sentenza n. 36 del 1997, viene auspicata una decisione di ammissibilita' del quesito referendario, il quale, abrogando il voto di lista e conseguente riparto proporzionale quale criterio di attribuzione del 25% dei seggi non assegnati direttamente nei collegi uninominali (contenuto normativo gia' esistente, sia pure con riferimento a casi residuali, nell'attuale legge elettorale della Camera), consente l'espansione del criterio "alternativo", basato sul recupero dei candidati nei collegi uninominali, collegati alle liste, che abbiano le migliori cifre elettorali individuali, anch'esso contenuto nella legge elettorale.

    Non vi sarebbe, dunque, produzione di nuove norme, ma espansione di una norma gia' esistente, volta a conseguire, prima come dopo l'abrogazione, l'attribuzione del 25% dei seggi non assegnato direttamente nei collegi uninominali. Inesistenza di impedimenti ed inconvenienti derivanti dalla applicazione della normativa di risulta. Alla luce della giurisprudenza costituzionale del 1993, in particolare delle sentenze n. 32 e n. 33, si afferma che nella normativa di risulta non e' dato rinvenire ne' impedimenti, ne' inconvenienti quali evidenziati nella sentenza n. 32 citata. Critiche, obiezioni e contestazioni che si muovono su di un terreno diverso da quello del giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo. Il sistema che dovrebbe scaturire dall'abrogazione referendaria non darebbe luogo, si afferma sempre nella memoria, ad incoerenze od a stravaganze, ne' apparirebbe contraddittorio; obiezioni queste che sono state avanzate nel corso del dibattito politico e giuridico che e' seguito alla presentazione della richiesta di referendum. I promotori si fanno carico di evidenziare la infondatezza delle predette obiezioni, rilevando che la posizione tradizionalmente assunta dalla giurisprudenza costituzionale non puo' essere scalfita dalle stesse. E cosi' può verificarsi che esistano collegi in cui sono eletti più parlamentari, come e' accaduto in Inghilterra e nell'esperienza del Senato italiano, sia prima sia dopo la riforma maggioritaria. Comunque, si ricorre sempre ad un criterio che fa leva sull'espressione del voto nell'elezione dei candidati aventi la migliore cifra elettorale individuale della circoscrizione. Ne' verrebbe in alcun modo intaccato il principio maggioritario, giacche' al temperamento proporzionale del principio maggioritario contenuto nell'attuale legge subentrerebbe un diverso criterio di temperamento, piu' rispondente alla logica del maggioritario. Infine, per quanto riguarda il problema della surroga dei seggi vacanti, viene evidenziato che non vi sarebbe nulla di illogico nel fatto che talvolta possa essere recuperato un candidato appartenente ad uno schieramento diverso od opposto a quello del deputato surrogato, e che, comunque, la normativa di risulta avrebbe la funzione di permettere il funzionamento dell'organo. Alcune residue incongruenze grammaticali. Nel testo rimarrebbero riferimenti al plurale o altre imperfezioni. A questo proposito viene ricordato come la Corte abbia drasticamente escluso l'influenza sull'ammissibilita' di siffatte "mere imperfezioni" sin dalla sentenza n. 47 del 1991; come pure, con la sentenza n. 63 del 1990, viene affermato come "alcune imperfezioni risultano inevitabili ... e sono comuni, peraltro, ... agli ordinari procedimenti di normazione". I promotori concludono per l'ammissibilita' della richiesta di referendum abrogativo.


  2. Con ordinanza 14 gennaio 1999 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, a parziale modifica della precedente ordinanza 1 dicembre 1998, e' stato riformulato il quesito referendario, limitatamente all'art. 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il cui ultimo periodo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995. Pertanto, il quesito referendario in detta parte e' stato dichiarato conforme a legge nella seguente riformulazione: "art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonche' alle parole "comma 1"; e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unita' superiore". In sostanza e' stata eliminata dal quesito l'espressione finale dell'art. 4, comma 2, numero 2 "le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati e candidate in ordine alternativo", in quanto gia' espunta dall'ordinamento a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale con sentenza di questa Corte n. 422 del 1995.


  3. In data 15 gennaio 1999 e' stata depositata una memoria aggiuntiva, in cui i promotori ribadiscono la loro opinione in merito all'autoapplicativita' della normativa di risulta ed alla chiarezza ed omogeneita' dell'operazione abrogativa, soffermandosi, in particolare, sui seguenti punti:
    la questione delle due urne di cui all'art. 30, numero 7, del d.P.R. n. 361 del 1957. Assumono i promotori che il venire meno del voto di lista e della connessa scheda elettorale non sarebbe in contraddizione con la persistente previsione delle due urne e delle due cassette, in quanto queste sarebbero state introdotte (rectius: mantenute) nella legge attualmente in vigore non in relazione alle due differenti schede, ma al solo scopo di accelerare le operazioni elettorali. La c.d. "cosmesi normativa" del testo. Relativamente all'art. 81 del d.P.R. n. 361 del 1957, precisano che la menzione nel quesito referendario dei commi 2 e 4 del predetto art. 81 va riferita ai commi 3 e 5 della medesima disposizione, in virtu' del venir meno, nel testo originario, per effetto della legge n. 277 del 1993, del comma 2. L'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in data 14 gennaio 1999. Nella memoria si segnala che l'ordinanza ha espunto dal quesito referendario l'ultimo periodo dell'art. 4, comma 2, numero 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 422 del 1995. I contrassegni delle candidature. Nella vigente legge elettorale della Camera esiste una diversa disciplina dei contrassegni delle liste e di quelli dei candidati. Il quesito, nel chiedere l'abrogazione delle liste per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, non colpisce anche il contrassegno con cui il candidato intende presentarsi. Il ricorso alle "migliori cifre individuali". Secondo i presentatori, il dibattito sviluppatosi sulla copertura della quota del 25% dei seggi mediante il recupero dei candidati che abbiano ottenuto le "migliori cifre individuali" dimostrerebbe come sia ormai acquisito il carattere autoapplicativo del referendum di cui si tratta. La surroga. Premesso che il problema delle modalita' di surroga dei deputati e' questione di merito, nella memoria, si fa, peraltro, presente che gli eventuali difetti del meccanismo di surroga, essendo la stessa successiva all'elezione, non impediscono la costante operativita' dell'organo, ma, se mai, hanno carattere di inconvenienti, che potrebbero, ove necessario, essere corretti dal legislatore.


  4. Nella camera di consiglio del 18 gennaio 1999 i rappresentati dei presentatori intervenuti hanno illustrato ulteriormente le ragioni dell'ammissibilita' della richiesta di referendum. Considerato in diritto:
    4.1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilita' questa Corte e' chiamata a pronunciarsi, riguarda alcuni articoli e parti di articoli (indicati sia in epigrafe sia nella esposizione in fatto della presente sentenza) del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). Al referendum e' stata data dall'ordinanza 1 dicembre 1998 dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione la seguente denominazione: "Elezione della Camera dei deputati: abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi".

    4.2. - L'obiettivo unitario del quesito e' incentrato sull'abolizione completa dell'attuale sistema delle liste e del voto di lista per l'attribuzione del 25% dei seggi con metodo proporzionale, sistema prescelto dal legislatore nella sua discrezionalita', tra i plurimi meccanismi possibili, per temperare il sistema maggioritario semplice, che regola l'assegnazione del restante 75% dei seggi. Tale abolizione, con la conseguente eliminazione della scheda per il voto di lista, al momento distinta da quella relativa alla elezione del candidato in ciascun collegio uninominale maggioritario (immutata nella prospettiva referendaria), e' completata dalla soppressione conseguenziale dei riferimenti alle liste e al voto di lista, attuata con il metodo dei ritagli. La copertura del 25% dei seggi, attualmente regolata dal metodo proporzionale collegato al voto di lista circoscrizionale, avverrebbe mediante una sorta di ripescaggio dei candidati non eletti, presentatisi nei collegi uninominali della circoscrizione, che abbiano conseguito i migliori risultati. La graduatoria di candidati e di cifre individuali (art. 77, n. 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, non investito dall'abrogazione referendaria) si forma secondo l'ordine percentuale del maggior numero di voti conseguiti, in rapporto agli elettori votanti nel singolo collegio uninominale (voti validi candidato x 100 div votanti collegio uninominale).

    4.3. - Ai fini dell'ammissibilita' della richiesta di referendum abrogativo in esame e' sufficiente il richiamo ai principi individuati piu' volte dalla Corte, dai quali non vi e' motivo di discostarsi, relativi ai requisiti della matrice unitaria, della univocita' e della omogeneita' dei quesiti referendari (sentenze n. 26 del 1997; n. 47 del 1991 e n. 16 del 1978) e alle caratteristiche proprie della materia elettorale (sentenza n. 429 del 1995; v. anche sentenza n. 107 del 1996), con riferimento in particolare all'esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante (sentenza n. 26 del 1997; n. 32 del 1993; n. 47 del 1991 e n. 29 del 1987).

    4.4 - Nel quesito referendario all'esame della Corte non ricorre alcuno dei limiti preclusivi del ricorso al referendum espressamente previsti (in maniera puntuale in quanto rispondenti a particolari scelte di politica istituzionale) dall'art. 75 della Costituzione. Ne' si ravvisano altre ipotesi implicite di inammissibilita', inerenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto del referendum abrogativo, dipendenti da valori di ordine costituzionale e riferibili alle strutture o ai temi delle richieste referendarie (v. in particolare sentenza n. 16 del 1978). Il quesito non contiene domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, non riconducibili alla logica dell'art. 75 della Costituzione; e si riferisce ad atti legislativi dello Stato con forza di legge ordinaria, non aventi contenuto costituzionalmente vincolato (sentenza n. 16 del 1978). Esso, inoltre, non puo' ritenersi privo del carattere della univocita'. Il nucleo essenziale del quesito - come enunciato in precedenza - consiste nell'abrogazione degli articoli o delle parti di articoli relativi alle liste, al voto di lista e alla ripartizione del 25% dei seggi con metodo proporzionale, rappresentando il resto una operazione di cosmesi normativa per ripulire il testo, con abrogazione completa di talune disposizioni ovvero con una tecnica c.d. di ritaglio (v. sul punto sentenza n. 26 del 1997). In realta' il quesito e' formulato in modo da poter realizzare l'abrogazione parziale della legge elettorale nei sensi suindicati ed insieme a fare si' che la normativa residua, cioe' quella risultante dopo l'eventuale abrogazione, sia immediatamente applicabile, consentendo la rinnovazione in qualsiasi momento dell'organo rappresentativo, condizione indispensabile per i referendum nella materia delle elezioni delle assemblee parlamentari (da ultimo, sentenza n. 26 del 1997). A differenza della fattispecie referendaria presa in considerazione nella ipotesi immediatamente precedente (sentenza n. 26 del 1997), vi e' una piena garanzia di immediata applicabilita' del sistema di risulta, in quanto i collegi elettorali uninominali rimarrebbero immutati, senza nessuna necessita' di ridefinizione in ciascuna circoscrizione, sia nel numero sia nel conseguente ambito territoriale. Infatti, permarrebbe la distinzione tra il 75% dei seggi, a ciascuno dei quali corrisponde un collegio uninominale, e il restante 25% dei seggi, privi di tale corrispondenza, e attribuiti (in base alla cifra elettorale individuale, quale risultato di operazione matematica di rapporto percentuale tra voti validi e votanti nel collegio uninominale: art. 77, comma 1, n. 3 e n. 4, e art. 78) ai candidati, con migliore risultato, non eletti nei collegi uninominali. In tal modo risulterebbe un sistema di elezione di deputati corrispondente al numero fissato in Costituzione, con possibilita' di rinnovazione dell'organo in ogni tempo. La situazione che si verrebbe a determinare in concreto con l'eventuale accoglimento della richiesta referendaria si presenta, quindi, corrispondente alle esigenze soprarichiamate.


  5. Le anzidette considerazioni consentono altresi' di escludere che il referendum in esame abbia carattere manipolativo o surrettiziamente propositivo. Esso, infatti, abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per cio' che attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, non la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo ne' direttamente costruire (sentenza n. 36 del 1997), ma utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta della legge oggetto del referendum (art. 77, n. 3). In definitiva, caducati, come effetto della proposta abrogazione referendaria, le liste, il voto di lista e la ripartizione del 25% dei seggi secondo il metodo proporzionale collegato alle liste stesse, rimarrebbe, con il contenuto prescrittivo proprio, il criterio per l'attribuzione dei seggi in base alla cifra individuale di ogni candidato, criterio che continuerebbe ad applicarsi con le modalita' consentite dal sistema residuo.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con ordinanze 1 dicembre 1998 e 14 gennaio 1999, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richiesta dichiarata conforme a legge con le anzidette ordinanze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 005 SERIE SPECIALE - 1a DEL 03 02 1999

 

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