MODELLO N. 1 (Ref.)
REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 18 APRILE
1999
CONVOCAZIONE DEI COMIZI
______________________
IL SINDACO
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352 contenente
norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Visto l'art. 11 del testo unico delle leggi per
la elezione della Camera dei Deputati, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 30 Marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile
al referendum popolare a norma dell'art. 50 della legge 25 maggio 1970,
n. 2;
RENDE NOTO
che, con decreto del Presidente della Repubblica
22 Febbraio 1999 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 43 del 22 febbraio 1999 - sono stati convocati per domenica
18 aprile 1999, i comizi per lo svolgimento del seguente referendum
popolare:
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
<< Volete voi che sia abrogato il Testo Unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate
in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma
2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti
secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua
in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma
4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante
riparto tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";
Articolo 4, comma
2, n. 1),
limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale" nonché alle parole ",comma 1" e n.
2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante
il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei
candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi
attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento
all'unità superiore. Le liste recanti pi di un nome sono formate da candidati e
candidate, in ordine alternato.";
Articolo 14, comma
1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle
parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma
2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma
3, limitatamente alle parole: ",sia che si riferiscano a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
Articolo 16, comma
4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e
secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 17, comma
1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";
Articolo 18, comma
1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui
all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della
candidatura. La dichiarazione di colIegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato
di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio
uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti
con altre liste. Nel caso di collegamenti con pi liste, questi devono essere i
medesimi in tutti collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione.
Nell'ipotesi di collegamento con pi liste, il candidato, nella stessa
dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma
2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle
quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero
2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio
uninominale siano gli stessi di una lista o di pi liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al
presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni
difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento
d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza
dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che
decide entro le successive ventiquattro ore";
Articolo 18-bis;
Articolo 19;
Articolo 20, comma
1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma
2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle
parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "alle
candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di
collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma
3, limitatamente alle parole: "I'iscrizione nelle liste elettorali
della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma
5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole:
"Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi
uninominali."; comma 6,
limitatamente alle parole: "pi di una lista di candidati né"; comma
7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",
nonché alle parole: "la lista o"; e comma
8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due
supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
Articolo 21, comma
2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati
presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";
Articolo 22, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n.
1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.
2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.
3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole:
"riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi
nomi;"; n. 4),
limitatamente alle parole "e cancella dalIe liste i nomi"; n.
5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i
nomi"; n. 6):
"cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata
nella circoscrizione;"; comma 2,
limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole:
"e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma
3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o
modificate";
Articolo 23, comma
1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma
2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole:
"e di lista";
Articolo 24, comma
1, n. 1),
limitatamente alle parole: "e delle liste"; n.
2) limitatamente alle parole "e delle liste" nonché alle
parole "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto
delle liste e dei relativi contrassegni;"; n.
3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n.
4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.
4), limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 25, comma
1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle
parole: "o della lista"; ultimo
comma, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole:
"e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista",
nonché alle parole: "e delle liste";
Articolo 26, comma
1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";
Articolo 30, comma
1, n. 4),
limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste
dei candidati della circoscrizione", e n.
6), limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 31, comma 1, limitatamente
alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la
circoscrizione", alla parola ", C", alle parole: "e di tutte
le liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2,
limitatamente alle parole "per l'elezione dei candidati nei collegi
uninominali" e alle parole "Le schede per I'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei
candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";
Articolo 40, comma 3, limitatamente
alle parole: "e di lista";
Articolo 41, comma 1, limitatamente
alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente
alle parole: "di liste";
Articolo 42, comma 4, limitatamente
alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole:
"due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";
Articolo 45, comma 8: "Le
operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per
l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 48, comma 1,
limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della
circoscrizione";
Articolo 53, comma 1, limitatamente
alle parole: "di lista e";
Articolo 58, comma 1, limitatamente
alle parole: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione
del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2,
limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della
lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno
ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista
prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e
quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 59, limitatamente
alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
voto di lista." e alle parole "per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale";
Articolo 67, comma 1, n. 2),
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3),
limitatamente alla parola: "rispettive";
Articolo 68, comma 1, limitatamente
alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione
dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di
spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno
scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda
dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il
contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la
scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei
voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta
voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro
della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma
7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con
riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 71, comma 1, n.
2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2,
limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale";
Articolo 72, comma
2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenuti
opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole:
"e di lista";
Articolo 73, comma
3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 74, comma
1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente
alle parole: "alle liste o";
Articolo 75, comma
1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 77, comma
1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale
di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista
stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per
ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato
collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal
candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e
comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi
nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla
percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia
collegato a pi liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura
proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette
nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale
circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni
del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da
detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate,
e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste
nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla
parte intera dei quozienti cosÏ ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle
parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima
lista", nonché alle parole: "In caso di collegamento dei candidati
con pi liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a
ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento" e al n.
5): "comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini
di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della
circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da
ciascuna lista.";
Articolo 79, comma
5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";
Articolo 81, comma
1, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 83;
Articolo 84, comma
1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le
comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei
seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista
secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già
stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama
eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora
ad una lista spettino pi posti di quanti siano i suoi candidati,", alle
parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: ", che non
risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a pi liste
collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla
proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale pi
elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e
del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione
all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83,
comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
Articolo 85;
Articolo 86, comma
4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle parole:
"di lista"; comma 5, "Nel caso in cui una lista abbia già
esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84,
comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."? >>.