|
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati Disposizioni generali 1. La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in
un unico turno elettorale. 2. Il territorio nazionale è diviso
nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente
testo unico. 3. In ogni circoscrizione, il
settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di
altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha
riportato il maggior numero di voti. 4. In ogni circoscrizione, il
venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito a norma degli articoli
77 e 84. 1. La elezione nel collegio Valle d'Aosta, che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 5). L'assegnazione del numero dei seggi
alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo
unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della
Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente
al decreto di convocazione dei comizi 1. Il voto è un diritto di tutti i
cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla
Repubblica. 2. Ogni elettore dispone di: 1) un voto da esprimere su apposita
scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o
più contrassegni ai sensi dell'articolo 18. I contrassegni che
contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella
scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno
o più contrassegni, deve essere uguale. 2) [
] Elettorato Capo I - Elettorato attivo. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4). L'elettorato attivo, la tenuta e la
revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni
elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate
dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive
modificazioni. CAPO II - Eleggibilità. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5). Sono eleggibili a deputati gli elettori
che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle
elezioni. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e
L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2). Non sono eleggibili: a) i deputati regionali o consiglieri
regionali; b) i presidenti delle Giunte
provinciali; c) i sindaci dei Comuni con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e
gli ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f) il Rappresentante del Governo presso
la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione
siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il
commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente
della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari
del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno
le veci nelle predette cariche; g) i viceprefetti e i funzionari di
pubblica sicurezza; h) gli ufficiali generali, gli
ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella
circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilità, di cui al
comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della
Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si
intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito,
preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla
formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento,
dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. L'accettazione della candidatura
comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere
a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della
prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. In caso di scioglimento anticipato
della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6,
lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 3). I magistrati - esclusi quelli in
servizio presso le giurisdizioni superiori - , anche in caso discioglimento
anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono
eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla
giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali
hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi
antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso
eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in
aspettativa. I magistrati che sono stati candidati e
non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le
loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7). I diplomatici, i consoli, i
vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o
no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in
Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati
sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare
l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si
estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8). Non sono eleggibili inoltre: 1) coloro che in proprio o in qualità
di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati
con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per
concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che
importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o
particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la
autorizzazione è sottoposta; 2) i rappresentanti, amministratori e
dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo
Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di
interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge
generale dello Stato; 3) i consulenti legali e amministrativi
che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di
cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. Dalla ineleggibilità sono esclusi i
dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei
registri di Prefettura. Del procedimento elettorale
preparatorio (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9). I comizi elettorali sono convocati con
decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della
prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione. I Sindaci di tutti i Comuni della
Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con
speciali avvisi. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13,
comma 1°, e 15, prima parte). Presso la Corte di Cassazione è
costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di
sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14,
primo periodo). Presso la Corte d'appello o il
Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è
costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei
quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte
d'appello o del Tribunale. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16,
comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). I partiti o i gruppi politici
organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali,
debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale
dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali. All'atto
del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito
o del gruppo politico organizzato. I partiti che notoriamente fanno uso di
un determinato simbolo sono tenuti a presentare un contrassegno che riproduca
tale simbolo. Non è ammessa la presentazione di
contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero
con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. Ai fini di cui al terzo comma
costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente
considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli
riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole
o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità
politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, altresì, la
presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne
surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non è ammessa inoltre la presentazione
da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli
o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da
partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione
di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16,
comma 1°, 2°, 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7). Il deposito del contrassegno di cui
all'articolo precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e
non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da
persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del
segretario del partito o del gruppo politico organizzato. Agli effetti del deposito, l'apposito
Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi,
dalle ore 8 alle ore 20. Il contrassegno deve essere depositato
in triplice esemplare. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16,
comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 8). Il Ministero dell'interno, nei due
giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito,
restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione
della regolarità dell'avvenuto deposito. Qualora i partiti o gruppi politici
presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14,
il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48
ore dalla notifica dell'avviso. Sono sottoposte all'Ufficio centrale
nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del
Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro
contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente
confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono
essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un
contrassegno a norma degli articoli precedenti. Le opposizioni devono essere presentate
al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso
termine, devono essere notificate ai depositanti delle candidature che vi
abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale
nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i
depositanti che vi abbiano interesse. (T.U. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9). All'atto del deposito del contrassegno
presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono
presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante
effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare
il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle candidature
nei collegi uninominali e dei relativi documenti. La designazione è fatta con
un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a
ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36°
giorno antecedente quello della votazione. Con le stesse modalità possono essere
indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri
rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di
effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti
precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto
sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione
all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce. 1. La presentazione delle candidature
nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Nessun candidato può
accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni
diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. 2. Per ogni candidato nei collegi
uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno
o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui
si intende contraddistinguerlo. Per le candidate donne può essere indicato il
solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. 3. La dichiarazione di presentazione
dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei
nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 4. La dichiarazione di presentazione
dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non
meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico
comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14,
L. 21 marzo 1990, n. 53. 5. La candidatura deve essere accettata
con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno
dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i
cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere
richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 6. L'accettazione della candidatura
deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il
candidato non ha accettato candidature in altri collegi. [
] [
] (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12,
comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10,
comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3). Le candidature nei collegi uninominali
devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della
Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente
testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente
quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria
della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i
giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le candidature nei collegi
uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature,
i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la
dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali
firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere
corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai
quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino la iscrizione nelle liste
elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico
comune, di sezioni elettorali di tali collegi. I Sindaci devono, nel termine
improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma degli elettori deve avvenire
su appositi moduli riportanti il contrassegno, il nome, cognome, data e luogo di
nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei
sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui
liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al
notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione
autenticata. Nessun elettore può sottoscrivere più
di una candidatura di collegio uninominale. Nella dichiarazione di presentazione
della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale
contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la candidatura nei
collegi uninominali intenda distinguersi. [
] (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12,
ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma). La Cancelleria della Corte d'appello o
del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e,
nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi
dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di
cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore. Nel medesimo verbale, oltre alla
indicazione delle candidature nei collegi uninominali e delle designazioni del
contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo
attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi
uninominali secondo l'ordine di presentazione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14,
secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11). L'Ufficio centrale circoscrizionale
entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle candidature nei collegi uninominali: 1) ricusa le candidature nei collegi
uninominali presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del
deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; 2) ricusa le candidature nei collegi
uninominali contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero
dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16; 3) verifica se le candidature nei
collegi uninominali siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal
numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
queste condizioni; 4) dichiara non valide le candidature
nei collegi uninominali dei candidati, per i quali manca la prescritta
accettazione; 5) dichiara non valide le candidature
nei collegi uninominali dei candidati che non abbiano compiuto o che non
compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali
non sia stato presentato il certificato di nascita; o documento equipollente, o
il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della
Repubblica; 6) [
] 7) dichiara non valide le candidature
nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio. I delegati di ciascun candidato nei
collegi uninominali possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle
contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale. L'ufficio centrale circoscrizionale si
riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i
delegati dei candidati nei collegi uninominali ed ammettere nuovi documenti
nonché correzioni formali e deliberare in merito. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12). Le decisioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa
giornata, ai delegati dei candidati nei collegi uninominali. Contro le decisioni di eliminazione di
candidati, i delegati dei candidati nei collegi uninominali possono, entro 48
ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve essere depositato entro
detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale
circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa
giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale
nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. Ove il numero dei ricorsi presentati lo
renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del
Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le
operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. L'Ufficio centrale nazionale decide nei
due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale
nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali
circoscrizionali. L'ufficio centrale circoscrizionale,
non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel
caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione
della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: 1) stabilisce, per ciascun collegio,
mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei
collegi uninominali, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a
ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali
saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo
l'ordine risultato dal sorteggio; 2) stabilisce, mediante sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da
assegnarsi ai contrassegni dei candidati presentati. I contrassegni di ogni
candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto
al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio; 3) comunica ai delegati di candidato
nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente alla
prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi
uninominali ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere
riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle
schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); 5) provvede, per mezzo della prefettura
capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su distinti manifesti riproducenti
i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei candidati nei singoli collegi
uninominali nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio
per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun
manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali
di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
sala della votazione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17,
comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14). Con dichiarazione scritta su carta
libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i
delegati di cui all'art. 18, o persone da essi autorizzate in forma autentica,
hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio
centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel collegio
uninominale: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori
della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei
rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il
venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la
trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente
ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina
stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione. [
] Comma abrogato dalla legge
136/1976. L'atto di designazione dei
rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro
le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte
d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. Per lo svolgimento del loro compito i
delegati dei candidati nei collegi uninominali devono dimostrare la loro
qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte
d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi
uninominali. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei
collegi uninominali provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma
del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto
dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle
candidature nei collegi uninominali. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17,
comma 4° e 5°). Il rappresentante di ogni candidato nel
collegio uninominale ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio
elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in
luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire
succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. Il presidente, uditi gli scrutatori, può,
con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che
eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il
regolare procedimento delle operazioni elettorali. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18,
comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 1°). Entro il trentesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a
cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste
elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentaseiesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il
certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore
appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un
tagliando, che è staccato dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione
all'atto dell'esercizio del voto. Per l'elettore residente nel Comune, la
consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante
ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo
servizio con lui convivente. Quando il certificato sia rifiutato o
la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare
ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione. Per gli elettori residenti fuori del
Comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del
Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta. Per i militari delle Forze armate e gli
appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali
prestino servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti
dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione
dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli
interessati. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18,
comma 6°, 7°, 8° e 9°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 2°). Gli elettori che non abbiano ricevuto a
domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i
certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dall'ottavo
giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di
votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarrà aperto
quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e,
nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della
consegna si fa annotazione in apposito registro. Se un certificato sia smarrito o
divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino
alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito
registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno,
sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato. Qualora i certificati elettorali non
siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della
Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare
un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei
certificati. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19). La Commissione elettorale mandamentale
trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno
dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e
14, comma 2°). Nelle ore antimeridiane del giorno che
precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni
Ufficio elettorale di sezione: 1) il plico sigillato contenente il
bollo della sezione; 2) un esemplare della lista degli
elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e
un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal
segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione; 3) l'elenco degli elettori della
sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono
degenti, a norma dell'art. 51; 4) tre copie del manifesto contenente i
nominativi dei candidati nel collegio uninominale: una copia rimane a
disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala
della votazione; 5) i verbali di nomina degli
scrutatori; 6) le designazioni dei rappresentanti
dei candidati nel collegio uninominale, ricevute a norma dell'art. 25, secondo
comma; 7) i pacchi delle schede che al sindaco
sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione
sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 8) due urne del tipo descritto
nell'art. 32; 9) due cassette o scatole per la
conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 10) un congruo numero di matite
copiative per l'espressione del voto. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 16). Le schede sono di carta consistente;
sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali
del modello descritto nelle tabelle B ed H, allegate al presente testo unico e
riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi
uninominali regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'art. 24. Le schede riportano accanto ad ogni
contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede devono pervenire agli Uffici
elettorali debitamente piegate. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22). I bolli delle sezioni, di tipo
identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella
tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero
dell'interno. Le urne per la votazione sono fornite
dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite
con decreto del Ministro dell'interno. Il Ministro dell'interno stabilisce,
altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle
cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 17). Entro quindici giorni dalla
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore
da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e
il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per
l'arredamento delle varie sezioni. Trascorso inutilmente il termine di cui
al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne
sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le
operazioni di cui al comma precedente. La Prefettura provvede ad inviare ai
Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati
contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello
dell'elezione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24,
comma 1°, primo periodo, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°). In ciascuna sezione è costituito un
Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno,
a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un
segretario. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24,
comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n.
493, art. 18, comma 2° e 3°). La nomina dei presidenti di seggio deve
essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio
entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati,
gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro
ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili
a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio
del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle
categorie elencate nell'articolo 38. L'enumerazione di queste categorie,
salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la
designazione. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte
di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di
grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone
idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. Entro il ventesimo giorno precedente
quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni
Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con
i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive
variazioni. In caso di impedimento del presidente,
che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale,
assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato. Delle designazioni è data notizia ai
magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici
giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati,
mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o
dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali. Abrogato dalla legge 95/1989 Abrogato dalla legge 95/1989 (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20). Sono esclusi dalle funzioni di
presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle
elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri
dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in
servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali
sanitari ed i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti
dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali
comunali; f) i candidati alle elezioni per le
quali si svolge la votazione. Abrogato dalla legge 312/1970 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°). L'ufficio di presidente, di scrutatore
e di segretario è obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore che assume le funzioni di
vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o
d'impedimento. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i
rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali, sono considerati, per ogni
effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 19 comma 2°). Alle ore sedici del giorno che precede
le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli
scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i
rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali. Se tutti o alcuno degli scrutatori non
siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in
sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori
presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di
candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui
all'art. 38. Della votazione (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30
e 36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5). La sala delle elezioni deve avere una
sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un
accesso separato alle donne. La sala dev'essere divisa in due
compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. Il primo compartimento, in
comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i
quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per
votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere
collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali
possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono
essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti. Ogni sala deve avere da due a quattro
cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati
l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo
dell'Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia
assicurata l'assoluta segretezza del voto. Le porte e le finestre che siano nella
parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo
più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni
comunicazione dal di fuori. L'estratto delle liste degli elettori e
due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali devono
essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in
modo che possano essere letti dagli intervenuti. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32). Salvo le eccezioni previste dagli artt.
44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli
elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. E' assolutamente vietato portare armi o
strumenti atti ad offendere. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33). Il presidente della sezione è
incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza
pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che
disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano
reato. La Forza non può, senza la richiesta
del presidente, entrare nella sala delle elezioni. Però, in caso di tumulti o di
disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia
giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua
opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza. Hanno pure accesso nella sala gli
ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi
alle operazioni della sezione. Il presidente può, in via eccezionale,
di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta,
disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che
comincino le operazioni elettorali. Le autorità civili ed i comandanti
militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per
assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è
la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti. Quando abbia giustificato timore che
possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il
presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli
elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non
dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli
elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano
all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine,
previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che
abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo
verbale. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°). Appena accertata la costituzione
dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli
elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero
progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate
dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle
schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a
quello degli iscritti nella sezione. Lo scrutatore scrive il numero
progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla
faccia posteriore della scheda stessa. Il presidente, previa constatazione
dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della
sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato
nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna
scheda. Durante le operazioni di cui al
presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala. Nel processo verbale si fa menzione
della serie di schede firmate da ciascun scrutatore. Il presidente depone le schede
nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla
custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30. [
] Compiute queste operazioni, il
presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno
seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede
numerate e firmate e dei documenti alla Forza pubblica. 1. Alle ore sei e trenta antimeridiane
del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni
elettorali. 2. Il presidente prende nota sulla
lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi
nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma. 3. Successivamente, il presidente
dichiara aperta la votazione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36,
comma 1° e 3°). Ha diritto di votare chi è iscritto
nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt.
48, 49, 50 e 51. Ha, inoltre, diritto di votare chi
presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). Il presidente, gli scrutatori e il
segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale,
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano
iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione.
I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione
presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio.
I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio
uninominale dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano,
inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se
risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune
del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in
servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del
certificato elettorale. Gli elettori di cui al comma precedente
sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi
è presa nota nel verbale. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38). I militari delle Forze armate nonché
gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato,
alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a
votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitare il voto in
qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella
relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e
sono iscritti in una lista aggiunta. E' vietato ad essi di recarsi
inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. La loro iscrizione nelle relative liste
è fatta a cura del presidente. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23). I naviganti fuori residenza per motivi
di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano. Essi possono esercitare il voto in
qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori
iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale,
corredato dai seguenti documenti: a) certificato del comandante del porto
o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova
nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di
imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene
considerato autorità certificante; b) certificato del Sindaco del Comune,
di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del
Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al
Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà
espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di
imbarco. I predetti elettori sono iscritti, a
cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo
comma dell'articolo precedente. I Sindaci dei Comuni che hanno
rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche
previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno
tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per
causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio
delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco
dei relativi nominativi, nelle liste di sezione. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22,
comma 1°, 2° e 3°). I degenti in ospedali e case di cura
sono ammessi a votare nel luogo di ricovero. A tale effetto gli interessati devono
fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione,
al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una
dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La
dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla
quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista
elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in
calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il
ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione
per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto
stesso. Il Sindaco, appena ricevuta la
dichiarazione provvede: a) ad includere i nomi dei richiedenti
in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel
termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale,
all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla
lista elettorale sezionale; b) a rilasciare immediatamente ai
richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione
negli elenchi previsti dalla lettera a). (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22,
comma 4°). Negli ospedali e nelle case di cura con
almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o
frazioni di 500. Gli elettori che esercitano il loro
voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto
della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere
possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste,
gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne
facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente
prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due
elezioni. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22,
comma 5° e 6°). Negli ospedali e case di cura minori,
il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è
aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui
circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli
scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza
dei rappresentanti dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano
richiesta. Il presidente cura che sia rispettata
la libertà e la segretezza del voto. Dei nominativi di tali elettori viene
presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in
apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e
custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di
elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono
immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne
destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli
elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22,
ultimo comma). Gli elettori ricoverati nei luoghi di
cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato
elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma
dell'art. 51 che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al
talloncino di controllo del certificato elettorale. (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). Gli elettori non possono farsi
rappresentare, né inviare il voto per iscritto. I ciechi, gli amputati delle mani, gli
affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il
diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in
mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come
accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune. Nessun elettore può esercitare la
funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato
elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha
assolto tale compito. I presidenti di seggio devono
richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se
hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta. L'accompagnatore consegna il
certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con
apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo
accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte,
questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza
nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente
accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore. Il certificato medico eventualmente
esibito è allegato al verbale. 1. I certificati medici eventualmente
richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati
soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità
sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al
quarto grado di candidati. 2. Detti certificati devono attestare
che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza
l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati
immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od
applicazione di marche. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 25). Dichiarata aperta la votazione, gli
elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire
la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla
pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso,
nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla
Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento. Ai fini della identificazione degli
elettori sono validi anche: a) le carte di identità e gli altri
documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i
documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano
assicurare la precisa identificazione del votante; b) le tessere di riconoscimento
rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite
di fotografia e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento
rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia. In mancanza d'idoneo documento
d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente
l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di
identificazione. Se nessuno dei membri dell'Ufficio è
in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore,
questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne
attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso,
sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104. L'elettore che attesta l'identità deve
apporre la sua firma nella colonna di identificazione. In caso di dubbi sulla identità degli
elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41). Riconosciuta l'identità personale
dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale
comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico,
estrae dalle cassette o scatole una scheda e le consegna all'elettore
opportunamente piegate insieme alla matita copiativa. L'elettore deve recarsi ad uno degli
appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la
matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente
il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni
relativi. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare le
schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle inumidendone la parte
gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni,
astenendosi da ogni esemplificazione. Compiuta l'operazione di voto
l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente
constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita
l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità
esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice
con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea
tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che
l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella
apposita colonna della lista sopraindicata. Le schede mancanti dell'appendice o
prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste
nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare.
Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed
allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori
che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata. [
] Una scheda valida rappresenta un voto
individuale. Abrogato dalla legge 277/1993 Abrogato dalla legge 277/1993 Abrogato dal d.p.r. 200/1991 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43). Se l'elettore non vota entro la cabina,
il presidente dell'Ufficio deve ritirare le schede, dichiarandone la nullità e
l'elettore non è più ammesso al voto. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44). Se un elettore riscontra che una scheda
consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza,
l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però
la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto
scheda deteriorata, aggiungendo la sua firma. Il presidente deve immediatamente
sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con
un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata
con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma
dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art.
58, è annotata la consegna della nuova scheda. 1. Le operazioni di votazione terminano
alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si
trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il
termine predetto. Abrogato dalla legge 277/1993 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46). Il presidente, udito il parere degli
scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo
il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli
incidenti intorno alle operazioni della sezione. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i
quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a
tutte le operazioni elettorali. Dello scrutinio (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47,
L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
28, ultimo comma). Dopo che gli elettori abbiano votato,
ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e
dagli oggetti non necessari per lo scrutinio: 1) dichiara chiusa la votazione; 2) accerta il numero dei votanti
risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui
all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere
firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono
essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico
appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i
rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali che lo vogliano, ed il
plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento,
il quale ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste
nelle cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo
aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una
senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore,
corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali
schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato,
ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate
nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento. Queste operazioni devono essere
eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel
processo verbale. 1. Compiute le operazioni di cui
all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno
scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda
dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato
attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme
con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato. 2. Il segretario proclama ad alta voce
i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro
della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 3. [
] 3-bis. [
] 4. E' vietato estrarre dall'urna una
scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o
scatola, dopo spogliato il voto. 5. [
] Comma abrogato dal d.lgs.
534/1993 6. Le schede possono essere toccate
soltanto dai componenti del seggio. 7. Il numero totale delle schede
scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate
nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti
validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede
contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la
congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei
verbali. 8. Tutte queste operazioni devono
essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna
di esse deve farsi menzione nel verbale. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). La validità dei voti contenuti nella
scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva
dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 30). Salve le disposizioni di cui agli artt.
58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture
o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto
far riconoscere il proprio voto. Sono, altresì, nulli i voti contenuti
in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la
firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46,
comma 1°, e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31,
comma 1° e 2°). Il presidente, udito il parere degli
scrutatori: 1) pronunzia in via provvisoria,
facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami
anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della
sezione, nonché sulla nullità dei voti; 2) decide, in via provvisoria,
sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel
dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti per i
candidati nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di
quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini
dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai
sensi del n. 2) dell'art. 76. I voti contestati debbono essere
raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali, a seconda dei
motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. Le schede corrispondenti ai voti nulli
o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai
reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e
da almeno due scrutatori. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50,
comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 32). Alla fine delle operazioni di
scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione: a) del plico contenente le schede
corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e
le carte relative ai reclami ed alle proteste; b) del plico contenente le schede
corrispondenti a voti nulli; c) del plico contenente le schede
deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma
dello scrutatore; d) del plico contenente le schede
corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio. [
] I predetti plichi debbono recare
l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei
rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale presenti e quelle del
presidente e di almeno due scrutatori. I plichi di cui alle lettere a), b) e
c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale
destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale. Il plico di cui alla lettera d) deve
essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma
dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50,
ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo
comma). Le operazioni di cui all'art. 67 e,
successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la
chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore
22 del giorno seguente. Se per causa di forza maggiore
l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il
presidente deve, alle ore 22 del lunedì successivo al giorno delle elezioni,
chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le
schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in
un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o
dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte
relative alle operazioni elettorali. Alla cassetta, all'urna ed al plico
devono apporsi le indicazioni del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo
dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale
che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno
due scrutatori. La cassetta, l'urna ed il plico,
insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella
Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e
consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile. In caso di inadempimento, si applica la
disposizione del penultimo comma dell'art. 75. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26,
ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5° e 53, primo
comma). Il verbale delle operazioni
dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio
esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i
membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale
presenti. Nel verbale dev'essere presa nota di
tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di
tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano
stati o non attribuiti provvisoriamente ai candidati) e delle decisioni del
presidente, nonché delle firme e dei sigilli. Il verbale è atto pubblico. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 33). Il presidente dichiara il risultato
dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un
estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede
a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi
immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo
dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai
rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale presenti. L'adunanza è
poi sciolta immediatamente. Il presidente o, per sua delegazione
scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato
contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti
di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui
circoscrizione ha sede la sezione. La Cancelleria del Tribunale provvede
all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del
capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma
precedente, nonché delle cassette, delle urne, dei plichi e degli altri
documenti di cui all'art. 73. L'altro esemplare del suddetto verbale
è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede
la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne
conoscenza. Il plico delle schede spogliate,
insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso
nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno
dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei
sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria
firma e redige verbale della consegna. Le persone incaricate del trasferimento
degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono
personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o
tramite non previsto dalle citate disposizioni. [
] Comma abrogato dal d.lgs.
534/1993 [
] Comma abrogato dal d.lgs.
534/1993 [
] Comma abrogato dal d.lgs.
534/1993 Qualora non siasi adempiuto a quanto
prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della
Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le
schede e le carte ovunque si trovino. Le spese tutte per le operazioni
indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e
rimborsate dallo Stato. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54,
comma 1°, n. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34). L'Ufficio centrale circoscrizionale,
costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal
ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni
seguenti: 1) fa lo spoglio delle schede
eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in
quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 61, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 74 e 75; 2) procede, per ogni sezione, al
riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati
e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami
presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione
o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente
tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la
sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il
Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del
presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per
il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede
riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e
firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà allegato all'esemplare del
verbale di cui al comma quarto dell'art. 81. Un estratto del verbale contenente tali
operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la
sezione. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo
ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: 1) proclama eletto in ciascun collegio
uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi; 2) [
] 3) determina, ai fini di cui
all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei
collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del
numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per
cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero
complessivo dei votanti nel collegio uninominale; 4) determina la graduatoria dei
candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti, disponendoli
nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali
prevale il più anziano di età; 5) [
] Abrogato dalla legge 277/1993 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34 comma 1°, n. 2). L'Ufficio centrale circoscrizionale
pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad
esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. Ad eccezione di quanto previsto dal n.
2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non
assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o
anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli
incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di
occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza. Non può essere ammesso nell'aula dove
siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta
il certificato d'iscrizione nelle liste del Collegio. Nessun elettore può entrare armato. L'aula dev'essere divisa in due
compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata
con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente
riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei
candidati nei collegi uninominali. Il presidente ha tutti i poteri
spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può,
inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le
disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di
rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali. Abrogato dalla legge 277/1993 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 6, comma 1° e 35, n. 4). Di tutte le operazioni dell'Ufficio
centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo
verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto
dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei
candidati nei collegi uninominali presenti. [
] Comma abrogato dalla legge
277/1993 Nel verbale debbono essere inoltre
indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non
eletti, nell'ordine determinato in conformità del numero 6) dell'art. 77. [
] Comma abrogato dal d.lgs.
534/1993 L'organo di verifica dei poteri accerta
anche, agli effetti dell'art. 86, l'ordine di precedenza dei candidati non
eletti e pronuncia sui relativi reclami. Il secondo esemplare del verbale è
depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40). Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui
all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha
sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. Art. 83. [
] 1. Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi e
seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della
graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4). 2. Dell'avvenuta proclamazione il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati
proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei
deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del
pubblico. Art. 85. [
] 1. Quando, per qualsiasi causa anche
sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77,
comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su
deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra
la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni
suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza,
dichiarata dall'organo di verifica dei poteri. 1-bis. Qualora il termine di novanta
giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15
settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre
quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso
tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non
oltre trenta giorni. 2. Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il
candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi. 3. Il deputato eletto con elezione
suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato
scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni
suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive. 4. Il seggio attribuito ai sensi
dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è
attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che segue
immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo. 5. [
] (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62). Alla Camera dei deputati è riservata
la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio
definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami
presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale
durante la loro attività o posteriormente. I voti delle sezioni, le cui operazioni
siano annullate, non hanno effetto. Le proteste e i reclami non presentati
agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla
Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla
proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta. Nessuna elezione può essere
convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41). I dipendenti dello Stato e di altre
pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto
pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o
senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del
mandato parlamentare. Qualora il loro trattamento netto di
attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai
quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i
contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e
detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile,
complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di
famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in
servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono
comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di
famiglia. Il dipendente collocato in aspettativa
per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso,
conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente
attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio. Nei confronti del parlamentare
dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a
causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della
cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di
ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero. Il periodo trascorso in aspettativa per
mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di
servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera,
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre,
per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e
alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse
effettivamente prestato servizio. Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali
equiparati solo a domanda degli interessati. I magistrati in aspettativa ai sensi
dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64). E' riservata alla Camera dei deputati
la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65). Qualora un deputato sia tratto in
arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci
giorni, se l'arresto debba essere mantenuto. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66). Non è ammessa rinunzia o cessione
dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione. Disposizioni speciali per il Collegio
Valle d'Aosta (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10 comma 1°). L'elezione uninominale nel Collegio
Valle d'Aosta, agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7
settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli,
in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti: 1) alla Valle d'Aosta spetta un
solo deputato; 2) la candidatura deve essere proposta
con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non
più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei
deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà; 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere
depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il
contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; 4) la votazione ha luogo con scheda
stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla
legge. L'elettore, per votare, traccia un
segno con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o
comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto
individuale. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68,
e L. 15 maggio 1956, n. 493, artt. 37, secondo periodo e 39). Il Tribunale di Aosta, costituito ai
sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di
Ufficio centrale elettorale. E' proclamato eletto il candidato che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto
il candidato più anziano di età. Disposizioni penali (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42). Chiunque, essendovi obbligato per
legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie
per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli
scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini,
ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori
pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con
la multa da lire 10.000 a lire 50.000. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44). Chiunque, in nome proprio od anche per
conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le
ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e
nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi
commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è
punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a
lire 10.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69). Chiunque, per ottenere a proprio od
altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura,
o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro,
valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi
pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre
persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da
lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità premessa o conseguita sia
stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per
spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o
remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore
che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura,
o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte
o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70). Chiunque usa violenza o minaccia ad un
elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una
determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto
elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi,
ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori,
esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione
di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati
candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di
candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della
reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire
4.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71). Il pubblico ufficiale, l'incaricato di
un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il
ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione
civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse,
si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di
presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od
in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli
all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72). Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce
o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire
3.000.000. Se l'impedimento proviene da un
pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). Chiunque, con minacce o con atti di
violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il
libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato
della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa
da lire 600.000 a lire 4.000.000. Chiunque forma falsamente, in tutto o
in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente
testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri,
o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi
è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena
chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti,
anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi
appartiene all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto
anni e della multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75). Nei casi indicati negli artt. 97 e 100,
primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione,
se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da
più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di
categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la
pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni. Se la violenza o la minaccia è fatta
da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte
di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena
è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000,
salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del
Codice penale. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). Chiunque, senza averne diritto, durante
le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o
nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con
la ammenda sino a lire 400.000. Chiunque, nelle sale anzidette, con
segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona
disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito
con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43). Chi, essendo privato dell'esercizio del
diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una
sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a lire 100.000. Chi, incaricato di esprimere il voto
per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato
diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa fino a lire 250.000. Chi, assumendo nome altrui, si presenta
a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni
elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la
reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. Chi, nel corso delle operazioni
elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o
un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il
voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire
1.000.000 a lire 4.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78). Chiunque concorre all'ammissione al
voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a
permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri
nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non
conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono
all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a lire 4.000.000. Chiunque, appartenendo all'Ufficio
elettorale con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il
compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o
ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle
votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire
2.000.000 a lire 4.000.000. Chiunque, appartenendo all'ufficio
elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la
reclusione da tre a sei mesi. Chiunque, appartenendo all'ufficio
elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste
elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o
rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è
punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni
a lire quattro milioni. Il segretario dell'Ufficio elettorale
che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami
di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
sino a lire 4.000.000. I rappresentanti dei candidati nei
collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare
compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. Chiunque al fine di votare senza averne
diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale
è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa
sino a lire 4.000.000. Chiunque, al fine di impedire il libero
esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79). Il Sindaco che non adempie all'obbligo
previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei
ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). L'elettore che sottoscrive più di una
candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito
con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81). I comandanti di reparti militari, il
Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio
della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt.
27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire
600.000 a lire 2.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82). Salve le maggiori pene stabilite
dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio
di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di
assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono
puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono
soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano
prima che abbiano termine le operazioni elettorali. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84). L'elettore che contravviene alla
disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al
quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione
da un mese ad un anno. L'arma è confiscata. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85). L'elettore che non riconsegna una
scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a
lire 600.000. Con uguale sanzione amministrativa
viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86). Il presidente del seggio che trascura,
o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con
la reclusione da tre mesi ad un anno. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87). Per i reati commessi in danno dei
membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei
collegi uninominali e di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106,
107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88). Le condanne per reati elettorali, ove
venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la
sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato,
la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un
tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci. Il Giudice può ordinare, in ogni caso,
la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle
maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non
previsti dal presente testo unico. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89). L'autorità giudiziaria, alla quale
siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni
contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle
sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi
non sono ancora definiti. Disposizioni finali Abrogato dal d.lgs. 534/1993 (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46). In occasione delle elezioni politiche,
è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle
Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede
elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale
delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). Gli emigrati per motivi di lavoro, che
rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito
dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48). Al personale civile e militare delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in
Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad
elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità
di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che
saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto. 1. In occasione di tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni,
coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i
rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di
candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o
gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal
lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative
operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro
compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti,
giorni di attività lavorativa. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91). Il Ministro per il tesoro è
autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in
dipendenza del presente testo unico. Disposizione transitoria (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51,
comma 1°). Le nuove norme relative alle
incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei
magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti
di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla
legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi
delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del
presente testo unico. (Tabelle omesse) |
|