|
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiDisposizioni generali 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale. 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale. 3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. 4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.
1. La elezione nel collegio “Valle d'Aosta”, che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. Art. 3. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 5). L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. 2. Ogni elettore dispone di: 1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale; 2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato. Elettorato Capo I - Elettorato attivo. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4). L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione
annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali
e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle
disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni. CAPO II - Eleggibilità. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5). Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano
compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 2). Non sono eleggibili:a) i deputati regionali o
consiglieri regionali;b) i presidenti delle Giunte provinciali;c) i sindaci dei
Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e gli
ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f) il Rappresentante del Governo presso la Regione
autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i
commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del
Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di
coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le
province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle
predette cariche; g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica
sicurezza; h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del
loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma
precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180
giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei
deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende la
effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei
casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale
presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla
revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. L'accettazione della candidatura comporta in ogni
caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della prima
riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei
deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e
L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 3). I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le
giurisdizioni superiori - “, anche in caso discioglimento anticipato della
Camera dei deputati e di elezioni suppletive,” non sono eleggibili nelle
circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici
ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto
dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa. I magistrati che sono stati candidati e non sono
stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro
funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. Art. 9. (T.U. 5 febbraio
1948, n. 26, art. 7). I diplomatici, i consoli, i vice-consoli,
eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti
alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto
all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano
ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere
la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che
abbiano impiego da Governi esteri. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8). Non sono eleggibili inoltre:1) coloro che in
proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private
risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni,
oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità
economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di
norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la
concessione o la autorizzazione è sottoposta; 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di
società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con
sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando
questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; 3) i consulenti legali e amministrativi che
prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui
ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di
cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di
Prefettura. Del procedimento elettorale preparatorio (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9). I comizi elettorali sono convocati con decreto del
Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima
riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello
della votazione. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno
notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1°,
e 15, prima parte). Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, primo
periodo). Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui
giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro
tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio
centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con
funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del
Tribunale. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e
L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). I partiti o i
gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi
uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero
dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le
candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole
circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata
la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I partiti che
notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le
loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Non è ammessa la
presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei
collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili
con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati
tradizionalmente da altri partiti. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono
elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre
alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i
singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi
costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche
connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, altresì, la presentazione di
contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso
ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti
presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di
contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2°,
3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7). Il deposito del contrassegno di cui all'articolo
precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le
ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di
mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del
partito o del gruppo politico organizzato. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del
Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle
ore 20. Il contrassegno deve essere depositato in triplice
esemplare. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3° e
4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 8). Il Ministero dell'interno, nei due giorni
successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un
esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità
dell'avvenuto deposito. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un
contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero
dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla
notifica dell'avviso. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le
opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a
sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno
avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a
quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in
qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a
norma degli articoli precedenti. Le opposizioni
devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua
decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle
candidature e delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero
trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le
successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi
abbiano interesse. (T.U. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9). All'atto del
deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi
politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna
circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o
del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale
circoscrizionale delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei
candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico
atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun
Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno
antecedente quello della votazione. Con le stesse modalità possono essere indicati,
entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti
supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito
di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati
siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero
dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale
circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce. 1. La
presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli
candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui
gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di
collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito
della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante
la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di
collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi
uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento
con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica
il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome
sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in
più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della
stessa persona in più di un collegio è nulla. 2. Per ogni
candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il
luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene
presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il
Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la
lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo
77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato
nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste
presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il
collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio
dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di
dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista
avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro
ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste,
all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.
Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere
aggiunto il cognome del marito. 3. La dichiarazione di presentazione dei candidati
nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due
delegati effettivi e di due supplenti. 4. La dichiarazione di presentazione dei singoli
candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e
da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune,
iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della
Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il
numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono
essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14, L. 21 marzo 1990, n.
53. 5. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i
cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere
richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 6. L'accettazione della candidatura deve essere
accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non
ha accettato candidature in altri collegi. 1. La
presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo
proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni
fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più
di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più
di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste
può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei
singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle
liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo
periodo, e 5 dell'articolo 18. 2. Le liste
sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi
assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento
all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi
uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa. 1. Nessun
candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o
in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può
essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre
circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°,
3°, 4°, 5°, 6° e 7°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°,
e 36 e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3). Le liste dei
candidati o le candidature nei collegi uninominali devono
essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di
appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo
unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente
quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria
della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i
giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le
liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere
presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di
iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di
presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei
candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori;
alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione
di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18. Tale dichiarazione
deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli
Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione
nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi
uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o,
in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali
collegi. I Sindaci devono,
nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati. La firma degli
elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista,
il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome,
cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da
uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve
essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere
iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario
di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Le stesse disposizioni si
applicano alle candidature nei collegi uninominali. Nessun elettore
può sottoscrivere più di una lista di candidati né più di una
candidatura di collegio uninominale. Nella
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della
candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale
contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista o la
candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi. La dichiarazione
di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la
indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le
designazioni previste dall'articolo 25. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo
comma, e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma). La Cancelleria della Corte d'appello o del
Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel
caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'art.
17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una
copia è consegnata immediatamente al presentatore. Nel medesimo
verbale, oltre alla indicazione delle candidature nei collegi uninominali e
della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e
dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla
Cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a
ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo
periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11). L'Ufficio
centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e
delle liste dei candidati: 1) ricusa
le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone
diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi
dell'art. 17; 2) ricusa
le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con
contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli
artt. 14, 15 e 16; 3)
verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state
presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto,
dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al
limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello
stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi; 4)
dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle
liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5)
dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle
liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25°
anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato
presentato il certificato di nascita; o documento equipollente, o il certificato
d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; 6) cancella
i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione; 7)
dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già
presentatisi in altro collegio. I delegati di
ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono
prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte
dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo
apportate alla lista. L'ufficio centrale
circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per
udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle
liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché
correzioni formali e deliberare in merito. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12). Le decisioni
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono
comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati nei collegi
uninominali e di lista. Contro le decisioni
di eliminazione di liste o di candidati, i delegati dei candidati nei
collegi uninominali e di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione,
ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve
essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria
dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto
Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale,
all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda
necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del
Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le
operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni
successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono
comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali. L'ufficio centrale
circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione
dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena
ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale,
compie le seguenti operazioni: 1)
stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla
presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste,
appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel
rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle
schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal
sorteggio; 2)
stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui
al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e
delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati
sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato
stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente
si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi
contrassegni; 3)
comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le
definitive determinazioni adottate; 4)
trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i
nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con
i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di
votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e
per l'adempimento di cui al numero 5); 5)
provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa
- su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi
dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla
trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione
nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno
precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere
consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a
disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della
votazione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2°
e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14). Con dichiarazione scritta
su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione,
i delegati di cui all'art. 18 e all'art. 20, o persone da essi
autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di
ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti
del candidato nel collegio uninominale o della lista: uno effettivo e
l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che
sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso
gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente
l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai
presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli
presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle
elezioni, purché prima dell'inizio della votazione. […] Comma abrogato dalla legge 136/1976. L'atto di designazione dei rappresentanti presso
l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in
cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale
circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. Per lo svolgimento
del loro compito i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista
devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla
Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle
candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati. Nel caso
che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e
di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del
presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto
dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle
candidature nei collegi uninominali e delle liste. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e
5°). Il rappresentante
di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati
ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo
al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli
permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente
a verbale eventuali dichiarazioni. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con
ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti
violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare
procedimento delle operazioni elettorali. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 1°, 2°,
3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 1°). Entro il trentesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura
del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali
che devono essere consegnati agli elettori entro il trentaseiesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato
indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo
della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è
staccato dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto
dell'esercizio del voto. Per l'elettore residente nel Comune, la consegna
del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta
dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio
con lui convivente. Quando il certificato sia rifiutato o la persona,
alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il
messo redige apposita dichiarazione. Per gli elettori residenti fuori del Comune, i
certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del Sindaco del
Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta. Per i militari delle Forze armate e gli
appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali
prestino servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti
dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione
dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli
interessati. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 6°, 7°,
8° e 9°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 2°). Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio,
entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati
elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dall'ottavo giorno
precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di
votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarrà aperto
quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e,
nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della
consegna si fa annotazione in apposito registro. Se un certificato sia smarrito o divenuto
inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla
chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito
registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno,
sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato. Qualora i certificati elettorali non siano
distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione
elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un
commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei
certificati. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19). La Commissione elettorale mandamentale trasmette al
Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni
prima della data di convocazione dei comizi. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16
maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma
2°). Nelle ore
antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far
consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione: 1) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione; 2) un esemplare della lista degli elettori della
sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di
tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale,
per l'affissione nella sala della votazione; 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno
dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma
dell'art. 51; 4) tre
copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio
uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della
circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le
altre devono essere affisse nella sala della votazione; 5) i verbali di nomina degli scrutatori; 6) le
designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di
lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati
trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno
del numero delle schede contenute; 8) due urne del tipo descritto nell'art. 32; 9) due cassette o scatole per la conservazione
delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 10) un congruo numero di matite copiative per
l'espressione del voto. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 16). Le schede sono di
carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per
la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H,
allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di
tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste
regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di
cui all'art. 24. Le schede per
l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni
contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni
contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli
stessi spazi. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali
debitamente piegate. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22). I bolli delle sezioni, di tipo identico, con
numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D,
allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero
dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto
del Ministro dell'interno. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con
proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per
timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 17). Entro quindici giorni dalla pubblicazione del
decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato,
con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato
delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento
delle varie sezioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma
precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il
caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le
operazioni di cui al comma precedente. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci,
insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i
bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°,
primo periodo, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°). In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°,
secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
18, comma 2° e 3°). La nomina dei presidenti di seggio deve essere
effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro
il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli
avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro
ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili
a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio
del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle
categorie elencate nell'articolo 38. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella
dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello,
è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e
giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee
all'ufficio di presidente di seggio elettorale. Entro il ventesimo giorno precedente quello della
votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco
dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi
indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni. In caso di impedimento del presidente, che
sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale,
assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed
ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo
dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da
eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di
conciliazione o dai messi comunali. Abrogato dalla legge 95/1989 Abrogato dalla legge 95/1989Art. 38. (L. 16 maggio
1956, n. 493, art. 20). Sono esclusi dalle funzioni di presidente di
Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:a) coloro che, alla
data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;b) i
dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei
trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed
i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni,
addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge
la votazione. Abrogato dalla legge 312/1970 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°). L'ufficio di presidente, di scrutatore e di
segretario è obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice
presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o
d'impedimento. Tutti i membri
dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e
di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali
durante l'esercizio delle loro funzioni. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 19 comma 2°). Alle ore sedici
del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio,
chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere
alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati nei collegi
uninominali e delle liste dei candidati. Se tutti o alcuno
degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il
presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane
tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano
rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna
delle cause di esclusione di cui all'art. 38. Della votazione (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma
2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5). La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da
un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. Il primo compartimento, in comunicazione diretta
con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in
quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il
tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'Ufficio
dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi
uninominali e di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata
chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre
visibili a tutti. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine
destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno
dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo
dell'Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia
assicurata l'assoluta segretezza del voto. Le porte e le finestre che siano nella parete
adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più
vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione
dal di fuori. L'estratto delle
liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei
candidati, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei
collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle
operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32). Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48,
49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che
presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti
atti ad offendere. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33). Il presidente della sezione è incaricato della
polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle
Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare
procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato. La Forza non può, senza la richiesta del
presidente, entrare nella sala delle elezioni. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala
o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono,
anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare
nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali
giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle
operazioni della sezione. Il presidente può, in via eccezionale, di sua
iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che
la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le
operazioni elettorali. Le autorità civili ed i comandanti militari sono
tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare
preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione,
ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti. Quando abbia giustificato timore che possa essere
turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente,
uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i
quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la
chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali
indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di
restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa
restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano
votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16
maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°). Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il
presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi
nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di
ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori
designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e
distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli
iscritti nella sezione. Lo scrutatore scrive il numero progressivo
sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore
della scheda stessa. Il presidente, previa constatazione dell'integrità
del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico
stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo
il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda. Durante le operazioni di cui al presente articolo,
nessuno può allontanarsi dalla sala. Nel processo verbale si fa menzione della serie di
schede firmate da ciascun scrutatore. Il presidente depone le schede nell'apposita
cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle
schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30. Le operazioni di
cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei
candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda
le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente, affidando la
custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e
dei documenti alla Forza pubblica. 1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno
fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.2. Il
presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi,
degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma. 3. Successivamente, il presidente dichiara aperta
la votazione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e
3°). Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste
degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50
e 51.Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara
elettore della circoscrizione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). Il presidente,
gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del
certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro
ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro
comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati
nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro
funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una
qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale o della circoscrizione
dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre,
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino
iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del
territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in
servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del
certificato elettorale. Gli elettori di cui al comma precedente sono
iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è
presa nota nel verbale. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38). I militari delle Forze armate nonché gli
appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle
forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a
votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi
sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista
e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti
in una lista aggiunta. E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati
nelle sezioni elettorali. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a
cura del presidente. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23). I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco
sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.Essi possono esercitare il voto
in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori
iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale,
corredato dai seguenti documenti: a) certificato del comandante del porto o del
direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova
nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di
imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene
considerato autorità certificante; b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al
primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune
stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del
Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa
dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco. I predetti elettori sono iscritti, a cura del
presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma
dell'articolo precedente. I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i
certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal
secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente
espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e
li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di
voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi
nominativi, nelle liste di sezione. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2°
e 3°). I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a
votare nel luogo di ricovero. A tale effetto gli interessati devono fare
pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al
sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione
attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione,
che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è
assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione,
risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del
direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore
nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del
direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione
provvede: a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi
elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto
dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della
costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale
sezionale; b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti,
anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi
previsti dalla lettera a). (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°). Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200
letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di
500.Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono
iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente
del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in
sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale
di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota,
sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°). Negli ospedali e
case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto,
durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione
elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza
di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed
alla presenza dei rappresentanti di lista e dei candidati, se sono stati
designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e
la segretezza del voto. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota,
con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita
lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal
presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della
Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate
alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle
votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono
stati iscritti nell'apposita lista. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma). Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non
possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale,
anche della attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 51
che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di
controllo del certificato elettorale. (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). Gli elettori non possono farsi rappresentare, né
inviare il voto per iscritto.I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da
paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di
un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore,
purché l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune. Nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta
apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale
compito. I presidenti di seggio devono richiedere agli
accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in
precedenza esercitato la funzione predetta. L'accompagnatore consegna il certificato
dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita
interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e
ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di
votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione,
il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento
ed il nome e cognome dell'accompagnatore. Il certificato medico eventualmente esibito è
allegato al verbale. 1. I certificati medici eventualmente richiesti
dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto
dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria
locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto
grado di candidati. 2. Detti certificati devono attestare che
l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di
altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e
gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di
marche. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 25). Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono
ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta
d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica
Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita
colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, sono indicati gli estremi del documento. Ai fini della identificazione degli elettori sono
validi anche: a) le carte di identità e gli altri documenti di
identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti
stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la
precisa identificazione del votante; b) le tessere di riconoscimento rilasciate
dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di
fotografia e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli
Ordini professionali, purché munite di fotografia. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione,
uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta
l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di
accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può
presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti
l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà
punito con le pene stabilite dall'art. 104. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la
sua firma nella colonna di identificazione. In caso di dubbi sulla identità degli elettori,
decide il presidente a norma dell'art. 66. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41). Riconosciuta
l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal
certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da
conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole
una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda
per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla
matita copiativa. L'elettore deve
recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno,
votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i
contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo
segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome
e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta.
Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare le schede
secondo le linee in esse tracciate e chiuderle inumidendone la parte gommata. Di
queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da
ogni esemplificazione. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna
al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura
della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla,
facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il
bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla
lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda
stessa nell'urna. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore
ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita
colonna della lista sopraindicata. Le schede mancanti dell'appendice o prive di
numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli
elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate
immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo
verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta
la scheda, non l'abbiano riconsegnata. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e
quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Una scheda valida per la scelta della lista
rappresenta un voto di lista.
Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
rappresenta un voto individuale. Abrogato dalla legge 277/1993 Abrogato dalla legge 277/1993 Abrogato dal d.p.r. 200/1991 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43). Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare le schede, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44). Se un elettore riscontra che una scheda
consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza,
l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però
la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto
“scheda deteriorata”, aggiungendo la sua firma. Il presidente deve immediatamente sostituire nella
cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene
prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero
di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella
colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la
consegna della nuova scheda. 1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22
in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora
nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. Abrogato dalla legge 277/1993 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46). Il presidente, udito il parere degli scrutatori,
pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto
dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti
intorno alle operazioni della sezione. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il
presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le
operazioni elettorali. Dello scrutinio (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6
febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28,
ultimo comma). Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio: 1) dichiara chiusa la votazione; 2)
accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata
dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50
e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali.
Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal
presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo
dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due
scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e
delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è
immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne
rilascia ricevuta; 3) estrae
e conta le schede rimaste nelle rispettive cassette e riscontra se,
calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non
l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il
numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli
elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel
pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati
elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o
trasmessi al Pretore del mandamento. Queste operazioni devono essere eseguite
nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo
verbale. 1. Compiute le
operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di
spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente
ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta
voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato
attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme
con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato. 2. Il segretario proclama ad alta voce i voti
espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati,
nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.
Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 3. Compiute le
operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi
uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato
mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al
presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è
stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale,
insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista. 3-bis. Il
segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le
schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale
sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna
espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il
timbro della sezione. 4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se
quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola,
dopo spogliato il voto. 5. […] Comma abrogato dal d.lgs. 534/1993 6. Le schede possono essere toccate soltanto dai
componenti del seggio. 7. Il numero
totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che
hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti,
dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede
bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed
espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con
riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. 8. Tutte queste operazioni devono essere compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve
farsi menzione nel verbale. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). La validità dei voti contenuti nella scheda deve
essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva
dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 30). Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61
e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni
tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far
riconoscere il proprio voto. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede
che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il
bollo richiesti dagli artt. 45 e 46. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1°,
e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e
2°). Il presidente, udito il parere degli scrutatori: 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo
risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche
orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione,
nonché sulla nullità dei voti; 2)
decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per
qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del
numero dei voti di lista e dei voti per i candidati nel collegio
uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti
contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da
compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art.
76. I voti contestati
debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o
per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,
a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente
descritti. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati
a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi
provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed
alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno
due scrutatori. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e
4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 32). Alla fine delle operazioni di scrutinio, il
presidente del seggio procede alla formazione:a) del plico contenente le schede
corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e
le carte relative ai reclami ed alle proteste; b) del plico contenente le schede corrispondenti a
voti nulli; c) del plico contenente le schede deteriorate e le
schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore; d) del plico contenente le schede corrispondenti a
voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio. Nei plichi di cui
al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. I predetti plichi debbono recare l'indicazione
della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti
dei candidati nel collegio uninominale e di lista presenti e quelle del
presidente e di almeno due scrutatori. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono
essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato
all'Ufficio centrale circoscrizionale. Il plico di cui alla lettera d) deve essere
depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art.
75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo
comma, 52, 49 e 47, n. 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). Le operazioni di cui all'art. 67 e,
successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la
chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore
22 del giorno seguente. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa
ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve,
alle ore 22 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la
cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già
spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le
schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le
liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle
operazioni elettorali. Alla cassetta,
all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del Collegio e della sezione,
il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel
collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché
le firme del presidente e di almeno due scrutatori. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col
verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del
Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al
Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile. In caso di inadempimento, si applica la
disposizione del penultimo comma dell'art. 75. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo
comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5° e 53, primo comma). Il verbale delle
operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in
doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da
tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati nel collegio
uninominale e delle liste presenti. Nel verbale dev'essere
presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve
farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti
contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai
candidati) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli. Il verbale è atto pubblico. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 33). Il presidente
dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del
quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello
scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune.
Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato
col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai
rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste
presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due
scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un
esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3°
comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha
sede la sezione. La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato
inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo
della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente,
nonché delle cassette, delle urne, dei plichi e degli altri documenti di cui
all'art. 73. L'altro esemplare del suddetto verbale è
depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la
sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne
conoscenza. Il plico delle schede spogliate, insieme con
l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi
prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio
della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle
firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige
verbale della consegna. Le persone incaricate del trasferimento degli atti
e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente
responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non
previsto dalle citate disposizioni. […] Comma abrogato dal d.lgs. 534/1993 […] Comma abrogato dal d.lgs. 534/1993 […] Comma abrogato dal d.lgs. 534/1993 Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel
2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello
o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte
ovunque si trovino. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo
e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1°,
n. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34). L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai
termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti,
con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti: 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate
dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano
applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e
75; 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle
schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo
presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati
in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei
voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni
deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il
numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte
d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero,
all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito
espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,
assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai
componenti dell'Ufficio medesimo verrà allegato all'esemplare del verbale di
cui al comma quarto dell'art. 81. Un estratto del verbale contenente tali operazioni
deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: 1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale,
in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi; 2) determina
la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla
somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali
della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai
sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di
voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento
dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non
risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il
candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene
pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle
liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio
centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole
sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da
detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate,
e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti con seguiti da tali
liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato
dalla parte intera dei quozienti così ottenuti; 3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la
cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali
della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente
comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti
validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti
nel collegio uninominale; 4)
determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati
eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista,
disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei
candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria
relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento; 5) comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui
all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della
circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da
ciascuna lista. Abrogato dalla legge 277/1993 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 34 comma 1°, n. 2). L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia
provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso
affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art.
76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è
vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di
discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti
avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di
qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del Collegio. Nessun elettore può entrare armato. L'aula dev'essere
divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in
comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori;
l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai
rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei
candidati. Il presidente ha
tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine
pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in
tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di
entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati nei collegi
uninominali e delle liste dei candidati. Abrogato dalla legge 277/1993 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16
maggio 1956, n. 493, artt. 6, comma 1° e 35, n. 4). Di tutte le
operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice
esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun
foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e
dai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista
presenti. […] Comma abrogato dalla legge 277/1993 Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in
appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine
determinato in conformità del numero 6) dell'art. 77. […] Comma abrogato dal d.lgs. 534/1993 L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli
effetti dell'art. 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e
pronuncia sui relativi reclami. Il secondo esemplare del verbale è depositato
nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40). Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui
all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha
sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli
estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal
presidente: 1) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il
medesimo contrassegno; 2) individua quindi le liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi; 3) tra le liste di cui al numero 2) procede al
riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A
tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al
numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale,
ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità
di quest'ultima si procede a sorteggio; 4) procede quindi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede
in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a
ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia
conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla
divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella
circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il
numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli
eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria
decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino
alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le
operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore
dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in
considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse
spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni,
i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono
attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i
maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo
alla attribuzione di seggi. 2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a
comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi
assegnati a ciascuna lista. 3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è
rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia
ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di
cassazione. 1. Il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma
2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i
candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se
qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77,
comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine
progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti
siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista
e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della
graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già
proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con
gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione
degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora,
al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto
periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale
nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4),
ultimo periodo. 2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e
ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico. 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve
dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla
data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando
l'opzione, si procede al sorteggio. 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta,
resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero
1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si
proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati
con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la
scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro
novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei
poteri. 1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui
al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il
Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque
giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15
dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre
trenta giorni. 2. Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il
candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi. 3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa
dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della
Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause
di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive. 4. Il seggio
attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al
candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti
nell'ordine progressivo di lista. 5. Nel caso in
cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità
di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62). Alla Camera dei deputati è riservata la convalida
della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle
contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli
Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro
attività o posteriormente. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano
annullate, non hanno effetto. Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici
delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria
della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione
fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta. Nessuna elezione può essere convalidata prima che
siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 41). I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche
Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico
sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori,
sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato
parlamentare. Qualora il loro trattamento netto di attività,
escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi
dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa
di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta
unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative
addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro
corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al
momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque
sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato
parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire
promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla
scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio. Nei confronti del parlamentare dipendente o
pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto
di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per
qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di
carriera con inquadramento anche in soprannumero. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato
parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio
ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera,
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre,
per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e
alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse
effettivamente prestato servizio. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati
solo a domanda degli interessati. I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8
conservano il trattamento di cui godevano. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64). E' riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65). Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66). Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità
spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.TITOLO
VIDisposizioni speciali per il Collegio “Valle d'Aosta” (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16
maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10 comma 1°). L'elezione uninominale nel Collegio “Valle
d'Aosta”, agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945,
n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto
applicabili, e con le modificazioni seguenti: 1) alla “Valle d'Aosta” spetta un solo
deputato; 2) la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più
di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà; 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere
depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il
contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; 4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura
del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge. L'elettore, per votare, traccia un segno con la
matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel
rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 15
maggio 1956, n. 493, artt. 37, secondo periodo e 39). Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi
dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio
centrale elettorale. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il
candidato più anziano di età. Disposizioni penali (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42). Chiunque, essendovi obbligato per legge, non
compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la
preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e
per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda
ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene
previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la
multa da lire 10.000 a lire 50.000. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44). Chiunque, in nome proprio od anche per conto di
terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie
erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata
della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di
vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da
tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69). Chiunque, per ottenere a proprio od altrui
vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il
voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o
qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici
o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è
punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a
lire 4.000.000, anche quando l'utilità premessa o conseguita sia stata
dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese
di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni
sotto il pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per
apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per
dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione
di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o
ha ricevuto denaro o altra utilità. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70). Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o
ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di
presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di
un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di
presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con
notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque
mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione
per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od
a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad
astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o
dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da
un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71). Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico
servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di
qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o
militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si
adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione
di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio
di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a
lire 4.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72). Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una
riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale,
la pena è della reclusione da due a cinque anni. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba
il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio
del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a
lire 4.000.000. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte,
liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico
destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o
sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è
punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena
chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti,
anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene
all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della
multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75). Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo
comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se
siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più
persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di
categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la
pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di
cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di
esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della
reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva
l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice
penale. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). Chiunque, senza averne diritto, durante le
operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o
nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con
la ammenda sino a lire 400.000. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di
approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora
richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino
a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 43). Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto
elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione
elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a
lire 100.000. Chi, incaricato di esprimere il voto per un
elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi
da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa fino a lire 250.000. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il
voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di
uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a
cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia
fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da
quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78). Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non
ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un
elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e
il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero,
sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire
2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio
elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a lire 4.000.000. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale con
atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle
operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il
risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito
con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire
4.000.000. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale,
contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da
tre a sei mesi. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale,
ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste
di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la
consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro
milioni. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta
di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire
4.000.000. I rappresentanti dei candidati nei collegi
uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento
delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o
di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito
con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire
4.000.000. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio
del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79). Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal
quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se
l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). L'elettore che sottoscrive più di una candidatura
nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la
reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81). I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il
segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della
distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e
28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000
a lire 2.000.000. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82). Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel
caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente,
scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non
si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la
multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i
membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che
abbiano termine le operazioni elettorali. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84). L'elettore che contravviene alla disposizione
contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma
dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad
un anno. L'arma è confiscata. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85). L'elettore che non riconsegna una scheda o la
matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
600.000.Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non
distacca l'appendice dalla scheda. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86). Il presidente del seggio che trascura, o chiunque
altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno.Art. 112. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art.
87). Per i reati commessi in danno dei membri degli
Uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi
uninominali e di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108,
109 e 111 si procede a giudizio direttissimo. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88). Le condanne per reati elettorali, ove venga dal
Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal
diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione
dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore
di cinque anni e non superiore a dieci. Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la
pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori
pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal
presente testo unico. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89). L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati
rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate,
deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue
pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non
sono ancora definiti. Disposizioni finali Abrogato dal d.lgs. 534/1993 (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46). In occasione delle elezioni politiche, è
autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle
Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede
elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale
delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48). Al personale civile e militare delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in
Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad
elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità
di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che
saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto. 1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che
adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti
dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché,
in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei
promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il
periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel
periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di
attività lavorativa. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91). Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del
presente testo unico.TITOLO IXDisposizione transitoria (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1°). Le nuove norme relative alle incompatibilità e
alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella
relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche
Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura
in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle
elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente
testo unico. (Tabelle omesse) |
|