I TESTI INTEGRALI DEI
QUESITI DEI REFERENDUM POPOLARE DEL 15 E 16 GIUGNO 2003
- dell'art. 18, comma primo, legge 20
maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alle sole
parole "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio reparto autonomo
nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di
quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore
agricolo", e all'intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si
applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che
nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di
lavoro";
- dell'art 18, comma secondo, legge 20
maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Ai fini del computo del
numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario
effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle
unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di
lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale";
- dell'art. 18, comma terzo, legge 20
maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Il computo dei limiti
occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che
prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";
- dell'art. 2, comma primo, legge 11
maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti
individuali", che recita "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli
e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio
1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i
datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a
cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono
soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966,
n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti
agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati
con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione
delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come
modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di
dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti,
qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge.";
- dell'art. 2, comma terzo, legge 11
maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti
individuali", che recita "l'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e'
sostituito dal seguente: quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi
del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro
e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni
o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo
compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti
occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del
prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura
massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per
il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14
mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se
dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di
lavoro";
- dell'art. 4, comma primo, legge 11
maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti
individuali", limitatamente al periodo che così recita "La disciplina di cui
all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1
della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro
non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto."?
dall'articolo 119 del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con
Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce:
"Ogni proprietario è tenuto a dare
passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che
esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione
dall'autorità competente"
nonché dall'art. 1056 del codice
civile:
"Ogni proprietario è tenuto a
dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità delle
leggi in materia"?
REFERENDUM POPOLARE
REINTEGRAZIONE DEI LAVORATORI ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATI
ABROGAZIONE DELLE NORME CHE STABILISCONO LIMITI NUMERICI ED ESENZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI
(scheda celeste)
"Volete voi, al fine di estendere a
tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dall'art. 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:
REFERENDUM
POPOLARE
DELLA SERVITU' COATTIVA DI ELETTRODOTTO
ABROGAZIONE
(scheda arancione)
Volete che sia abrogata la servitù di
elettrodotto stabilita: